requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale sociale
EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA IN VENDITA - REQUISITI -
Le unità abitative verranno cedute in proprietà ai soggetti aventi i requisiti indicati nella delibera di C.C. n. 42/2010 e di seguito riportati:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità a trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale o attività di studio nel Comune di Milano o nella Città Metropolitana di Milano;
c) reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% (venticinque per cento) sia che concorrono redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico, indicati nell’allegato 3 della Deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2007;
d) non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o convivente, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione dell’acquirente che si impegni a locare l’alloggio acquisito ai sensi della delibera C.C. n. 42/2010
e) assenza di precedente assegnazione in proprietà, ad un componente del proprio nucleo familiare, immediata o futura, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, convenzionato e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici;
f) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 “Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;
g) non essere stato sfrattato da alloggi di edilizia residenziale pubblica per morosità negli ultimi 5 (cinque) anni;
h) non aver occupato, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 (cinque) anni.
EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO - REQUISITI -
Le unità abitative di cui sopra verranno locate a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione sia riconosciuto in condizioni di reciprocità a trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Milano o Città Metropolitana di Milano;
c) reddito complessivo del nucleo familiare e/o del singolo assegnatario, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello massimo stabilito annualmente dalla Regione Lombardia per accedere all’edilizia agevolata, incrementato del 25% sia che concorrono redditi da lavoro dipendente che da lavoro autonomo e con l’abbattimento legalmente previsto per ogni figlio a carico, indicati nell’allegato 3 della Deliberazione n. 73 approvata dal Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2007;
d) non essere titolare il dichiarante, o il coniuge non legalmente separato e/o convivente, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale, ad esclusione dell’acquirente che si impegni a locare l’alloggio acquisito ai sensi della delibera C.C. n. 42/2010
e) assenza di precedente assegnazione in proprietà in regime di edilizia convenzionata e/o realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, Regione o altro ente pubblico ad un componente del nucleo familiare, di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
f) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
g) non essere stato destinatario di provvedimenti di sfratto da alloggi ERP per morosità negli ultimi 5 anni;
h) non aver occupato senza titolo alloggi ERP negli ultimi 5 anni;